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R.D. 11/12/1933 n. 1775b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili; c) gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa; d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili; e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti; f) la ricostruzione, ancorchè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche; g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; h) le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate. Art. 218. L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo stato concorre mediante sussidi o contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi delle espropriazioni. I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano. Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge. Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione. Art. 219. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila. La stessa pena potrà essere comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge. Art. 220. I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto è disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello stato, nonché dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale. I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222. Art. 221. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità della denuncia. Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del podestà o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette. Art. 222. Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria, può ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sarà da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione è inviato al- l'autorità giudiziaria per il procedimento penale. Art. 223. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 222 sostituito all'ingegnere capo del genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato. Art. 224. Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile a termini delle disposizioni della presente legge è ammesso ricorso al ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Art. 225. Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende. Tali versamenti sono effettuati in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata. Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici. Art. 226. È conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1 a 8 del r. decreto 2 ottobre 1919 n. 1995, e a norma dei regi decreti 17 settembre 1925 n. 1852 e 15 aprile 1928 n. 854: a) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei predetti benefici; b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in stato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano entro il 31 dicembre 1928 presentato istanza in doppio originale al ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori; c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purché questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al ministro dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori. Il ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il consiglio superiore. La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia. Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dalla amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del r. decreto 15 aprile 1928 n. 854, per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931. Art. 227. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941. Art. 228. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più province o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati. I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal ministero dei lavori pubblici. La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935. La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo. Art. 229. Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione d cui agli articoli stessi, e finché dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica. Art. 230. Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sarà determinata, caso per caso, dal ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore, tenendo conto del contributo indiretto già concesso dallo stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti. Art. 231. Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli articoli 24 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664, e 36 del r. decreto 9 ottobre 1919 n. 2161. Art. 232. È conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9 a 12 del r. decreto 2 ottobre 1919 n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930. Art. 233. Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima. Art. 234. Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati: 1) il r. decreto-legge 9 ottobre 1919 n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche; 2) il r. decreto-legge 27 novembre 1919 n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche; 3) i regi decreti 26 dicembre 1920 n. 1818; 24 novembre 1921 n. 1736 e 17 dicembre 1922 n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del r. decreto 9 ottobre 1919 n. 2161; 4) il r. decreto 7 aprile 1921 n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del regolamento 14 agosto 1920 n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche; 5) gli articoli 3 e 6 del r. decreto-legge 25 febbraio 1924 n. 456, concernente l'aumento delle entrate demaniali; 6) il r. decreto 7 febbraio 1926 n. 327, che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel mezzogiorno e nelle isole; 7) il r. decreto 14 agosto 1920 n. 1286, sul servizio idrografico; 8) la legge 2 febbraio 1888 n. 5192, sui consorzi delle acque a scopo industriale; 9) la legge 7 giugno 1894 n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale; 10) il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917 n. 386, (prorogato con r. decreto 20 agosto 1921 n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica; 11) il r. decreto 17 dicembre 1922 n. 1723, che reca una aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894 n. 232; 12) il r. decreto 16 dicembre 1926 n. 2373, concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica; 13) il r. decreto 21 ottobre 1926 n. 2479, che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la legge 21 giugno 1928 n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto; |
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